Super Sismabonus: gli aggiornamenti e le novità 2024
Il Super Sismabonus, introdotto per incentivare la sicurezza degli edifici in Italia, ha subito degli importanti aggiornamenti nel 2024. Con l’obiettivo di migliorare la resistenza sismica degli edifici, è stato esteso grazie al Decreto Rilancio, convertito nella legge 77/2020.
Le modifiche introdotte consentiranno di aderire al Supersismabonus per le spese sostenute per interventi antisismici anche nel 2024 e 2025, in linea con quanto previsto dall’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge n. 63/2013.
Le novità del 2024
Il Super Sismabonus 2024 rappresenta una grande opportunità fiscale per gli interventi di miglioramento e adeguamento sismico degli edifici, consentendo ai contribuenti di beneficiare di detrazioni fiscali significative.
Quest’anno, le agevolazioni sono state ridotte dal 90% al 70% delle spese sostenute, con una ulteriore diminuzione prevista al 65% nel 2025. È fondamentale notare che solo i condomini e le monoproprietà composte da 2 a 4 unità possono accedere a questi incentivi. Inoltre, non è più possibile richiedere la cessione del credito o lo sconto in fattura, rendendo l’unica opzione disponibile quella della detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi.
Questa misura rappresenta un incentivo significativo per promuovere la sicurezza sismica degli edifici e sostenere gli interventi necessari.
Supersisma bonus 2024: qual è il massimale?
Il massimale di spesa detraibileper ogni unità immobiliare dell’edificio è fissato a 96.000 euro. Se superi questo importo, non potrai beneficiare di alcun vantaggio per la somma eccedente.
Le unità immobiliari includono anche le pertinenze, come cantine, garage e sottotetti, se registrate separatamente al catasto.
Inoltre, non esiste un limite sul numero di unità immobiliari che possono beneficiare di interventi antisismici intestate allo stesso proprietario. Pertanto, hai la possibilità di aderire anche per più di due unità, a differenza del limite previsto per gli interventi di carattere esclusivo non condominiale nel SuperEcobonus.
Chi può accedere al Supersismabonus?
Si applica agli interventi realizzati da:
- Condomini: anche in assenza di un amministratore, il condomino responsabile deve indicare il proprio codice fiscale nella dichiarazione per adempiere agli obblighi normativi. Questo vale anche per edifici con due o quattro unità immobiliari, anche se possedute da un unico proprietario o in comproprietà. Per approvare in assemblea condominiale gli interventi relativi al superbonus, è sufficiente avere il voto della maggioranza dei presenti e almeno un terzo del valore dell’edificio. In ogni caso, uno solo dei condomini può sostenere la spesa e beneficiare interamente delle detrazioni fiscali.
- Persone fisiche: solo per immobili non legati all’esercizio di attività imprenditoriali, arti o professioni, ovvero esclusivamente per beni non inclusi nel patrimonio aziendale o strumentali all’attività lavorativa professionale.
- Istituti autonomi case popolari (IACP): questi enti, e quelli che svolgono funzioni sociali simili e rispettano la legislazione europea sull’“in house providing”, possono effettuare interventi su immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni, destinati all’edilizia residenziale pubblica.
- Cooperative di abitazione a proprietà indivisa: possono sostenere spese per interventi su immobili posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
- ONLUS e altre organizzazioni: organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e associazioni sportive dilettantistiche possono sostenere spese, ma solo per la parte di immobile destinata agli spogliatoi.
Escluse villette o appartamenti singoli
A partire dal 1° gennaio 2024, il superbonus non è più disponibile per villette e appartamenti singoli. Pertanto, è fondamentale completare il pagamento di tutte le spese entro la fine dell’anno, poiché dopo sarà accessibile solo l’ecobonus.
Nel 2024, rimangono disponibili solo altre detrazioni, che consentono di recuperare tra il 50% e il 65% della spesa. Sebbene si tratti di un beneficio inferiore, le spese dichiarate possono essere rateizzate fino a 10 anni, con procedure semplificate, senza la necessità di raggiungere il salto di due classi energetiche.
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